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Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova – Illegittimità, nullità e carattere ritorsivo – Reintegrazione nel posto di lavoro – Motivo illecito determinante art. 1345 c.c. – Utilizzabilità della registrazione.

In relazione ad una vicenda che visto interessata una lavoratrice, assistita dallo studio legale Benevole, il Tribunale del Lavoro ha dichiarato nullo il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova. Il giudice, all’esito dell’istruttoria e delle prove fornite, ha ritenuto che il datore di lavoro sia venuto meno all’obbligo previsto dall’art. 2096, comma 2, del codice civile, di consentire alla dipendente il corretto espletamento del periodo di prova, considerando il recesso pretestuoso e ritorsivo, ossia fondato su un motivo illecito determinate ai sensi dell’art. 1345 del codice civile. Nel caso in esame, il Tribunale ha inoltre enunciato importanti principi sull’utilizzabilità della registrazione audio nel processo, quale mezzo di prova atipica, cui la lavoratrice aveva fatto ricorso per attestare le reali motivazioni sottese al licenziamento. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto il ricorso e ha disposto la reintegrazione della lavoratrice in servizio e condannato la datrice di lavoro al pagamento di un indennizzo.

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