Dirigenza Medica – Tribunale del Lavoro di Oristano – Recente ordinanza di accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato dallo studio legale Benevole. Aspettativa non retribuita, spetta al Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a domanda per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda ovvero altro ente o amministrazione del comparto; b) per tutta la durata del contratto a termine se assunto presso la stessa azienda o o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni. L’aspettativa in oggetto, stabilisce il Tribunale, non risulterebbe subordinata ad alcuna autorizzazione dell’amministrazione, né parrebbe comprimibile o differibile, formando oggetto di un “diritto soggettivo perfetto” del medico istante. Per tale ragione il Tribunale del Lavoro ha ordinato all’ATS di Oristano, che l’aveva negata, di concedere al Dirigente Medico, con decorrenza immediata l’aspettativa prevista dall’art. 10, comma 8, CCNL Area Dirigenza Medica.