Si rifiuta di servire il cliente senza mascherina: illegittimo il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore che si rifiuta di servire il cliente che non indossa la mascherina esercita il proprio diritto (costituzionalmente tutelato) a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza, considerando che essa lo esporrebbe ad un rischio di danno alla persona. Tribunale di Arezzo, sez. Lavoro, sentenza 13 gennaio 2021, n. 9.
Interessante sentenza del Tribunale del lavoro di Arezzo in periodo di emergenza sanotaria Covid. Il lavoratore che si rifiuta di servire il cliente che non indossa la mascherina esercita il proprio diritto (costituzionalmente tutelato) a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza, considerando che essa lo esporrebbe ad un rischio di danno alla persona. Il licenziamento è illegittimo, con annullamento dello stesso e conseguente diritto alla reintegrazione, nonchè all’indennizzo previsto dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori). Così Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro, sentenza 13 gennaio 2021, n. 9.