Il trasferimento disposto dalla Società datrice di lavoro è stato valutato dal Tribunale del Lavoro di Cagliari non coerente col canone di ragionevolezza declinato secondo i criteri di buona fede e correttezza contrattuale e dunque non validamente disposto alla luce di quanto disposto dall’art. 1375 c.c. . Sono state inoltre dal Tribunale debitamente considerate le condizioni di salute del lavoratore tali da assumere un preminente rilievo rispetto alle asserite esigenze aziendali, non sufficientemente emerse in giudizio. Anche il nesso causale tra la posizione del lavoratore e le determinazioni aziendali è stato considerato del tutto insussistente visto che la società non ha dimostrato per quale ragione il trasferimento ha interessato proprio il ricorrente e nona altri colleghi impiegati in analoghe e fungibili mansioni. E’ stato inoltre considerato sussistente il periculum in mora per l’accoglimento del ricorso d’urgenza.