Il Tribunale di Cagliari con due recenti pronunce ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato, per giusta causa, nei confronti di una lavoratrice, accusata di aver simulato la malattia e di aver posto in essere attività extra lavorative non compatibili, a dire della società datrice di lavoro, con la denunciata patologia. La causa è stata istruita con l’audizione di testimoni e con una CTU medico legale. Quest’ultima, come sostenuto dalla difesa della lavoratrice, ha accertato che la patologia era compatibile con le attività di vita quotidiana compiute dalla ricorrente, peraltro quasi sempre, in luoghi che si trovavano lungo il tragitto che la stessa percorreva per recarsi al centro fisioterapico per eseguire le prescritte terapie mediche. Capitava che la dipendente, spesso aiutata anche da una parente, si fermasse al centro commerciale per fare la spesa necessaria per il pranzo e che nella circostanza utilizzasse l’arto non affetto da patologia. Le ridotte attività compiute dalla lavoratrice sono state ritenute tali da non aggravare o ritardare la sua guarigione. I fatti contestati sono stati considerati insussistenti, con conseguente obbligo per l’azienda di reintegrarla immediatamente in servizio, oltre al pagamento di una indennità pari a dieci mensilità.