Il Tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso di un dipendente difeso dallo studio legale Benevole, licenziato per giustificato motivo oggettivo durante il periodo di vigenza del divieto stabilito dall’art. 46, comma 1, del decreto legge 18 del 2020 convertito con legge n. 27 del 2020. Il licenziamento è stato dichiarato nullo, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del recesso. L’articolata normativa succedutasi nei mesi sul tema è stata oggetto di differenti e contrastanti interpretazioni. Nel caso di specie il Tribunale ha accolto la tesi fatta valere dal legale del dipendente, assistito dallo studio Benevole, ritenendo che dovesse trovare applicazione la disciplina legale nella sua prima formulazione senza alcuna eccezione o deroga, contrariamente a quanto affermato dalla società resistente.