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Arbitrato – Impugnativa della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di due dipendenti.

Il collegio arbitrale, in entrambi i casi, ha accolto le tesi difensive dello studio legale Benevole e, in seguito all’istruttoria, eseguita in contraddittorio tra le parti, ha disposto l’annullamento delle sanzioni della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, con il conseguente obbligo di rifondere alle dipendenti le somme trattenute. Le dipendenti erano accusate di aver disatteso gli ordini di servizio del loro direttore e di aver posto in essere una condotta negligente rispetto a ordini di servizio di particolare importanza.

Nei 20 giorni successivi all’applicazione della sanzione disciplinare, il lavoratore può chiedere, tramite dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e anche per mezzo di una associazione sindacale, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato. L’apertura della procedura dinanzi all’organo collegiale sospende la sanzione fino al lodo arbitrale. Il datore di lavoro può rifiutare il collegio di conciliazione ed arbitrato non procedendo alla nomina del proprio rappresentante: ma il risultato è analogo, nel senso che il provvedimento disciplinare non può essere materialmente applicato fino alla decisione. Il comma 6 dell’art. 7 della legge n. 300/1970 che disciplina l’iter per la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per il tramite della Direzione provinciale del Lavoro.

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