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Corte d’Appello di Cagliari – Jus Variandi art. 2103 cc – Mansioni – Demansionamento – Risarcimento danni.

La Corte d’Appello di Cagliari – accogliendo il ricorso presentato dallo Studio legale Benevole a tutela di un dirigente di un’azienda privata – ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo tuttavia errata la quantificazione del danno da demansionamento stabilita dallo stesso giudice. In particolare il Tribunale aveva quantificato il danno in misura pari al 5% della retribuzione, da moltiplicare per ogni mese di demansionamento subito. Tale misura è stata considerata esigua dalla corte d’Appello, secondo cui l’avvilimento, l’umiliazione e demotivazione sono voci di danno non patrimoniale che possono derivare dalla violazione del diritto fondamentale al lavoro inteso come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino e hanno rilevanza costituzionale (C. Cass. SU 11.11.2008, n. 26972). Dal punto di vista della prova, ha stabilito la Corte d’Appello, essa può essere data anche con elementi presuntivi tratti dalle circostanze concrete del caso come ha affermato la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato (C. Cass. 3.1.2019, n. 21). Nel caso in esame, applicando questi criteri si giunge a una liquidazione del danno superiore a quella operata dal giudice di primo grado. Considerando tutti gli elementi il Giudice di secondo grado ha considerato equa la quantificazione corrispondente al 30% dello stipendio netto, da moltiplicare per 34 mesi pari alla durata del demansionamento, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno.

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