Il D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss modifiche Testo unico sulla sicurezza in linea con la clausola generale prevista dall’art. 2087 del c.c., rubricato Tutela delle condizioni di lavoro, secondo il quale ” L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “, e nel rispetto dei principi sanciti dalla carta costituzionale.
Il caso riguarda un lavoratore che, dopo aver disimpegnato le proprie mansioni, per tanti anni, presso il call center di una importante azienda di telefonia, aveva contratto una gravissima patologia, per aver dedicato praticamente l’intera giornata si servizio a rispondere al telefono. Riconosciuta la malattia professionale, l’azienda è stata citata in giudizio per rispondere del danno cagionato al dipendente ed essere condannata al relativo risarcimento.