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Tribunale del Lavoro di Cagliari – Pubblico impiego – Demansionamento e costrizione lavorativa – Violazione dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 62, D.lgs. 150/2009 – Violazione artt. 1, 2, 4 primo comma, 35 e 41 secondo comma Cost.

Tribunale del Lavoro di Cagliari – Pubblico impiego – Demansionamento e costrizione lavorativa – Violazione dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 62, D.lgs. 150/2009 – Violazione artt. 1, 2, 4 primo comma, 35 e 41 secondo comma Cost.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso presentato dallo studio Benevole a tutela di una dipendente della Pubblica Amministrazione, inquadrata nella posizione di Funzionaria che era stata fatta destinataria di ordini di servizio indicanti mansioni e attività riconducibili ad un differente e inferiore inquadramento. Ai predetti ordini di servizio era seguita, anche di fatto, l’adibizione, per un lungo periodo, della lavoratrice a mansioni non consone al suo inquadramento. Vista la persistente condizione di costrizione lavorativa e il demansionamento l’interessata proponeva, con l’assistenza dello studio Benevole, un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui richiedeva la sospensione dell’efficacia delle determinazioni, asseritamente illegittime, del suo superiore gerarchico e invocava l’assegnazione a mansioni confacenti al proprio inquadramento contrattuale, nei termini stabiliti dal vigente CCNL di settore. Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda ha accertato la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora.

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