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Tribunale del Lavoro di Oristano – Contratti a termine settore agricolo – Conversione in contratti a tempo indeterminato – Insussistenza – Decadenza Impugnativa – CCNL corretta applicazione.

Il Tribunale del Lavoro di Oristano, accogliendo le argomentazioni a sostegno di una Società Cooperativa, rappresentata e difesa dallo studio legale Benevole, ha affermato che, considerata la natura agricola dell’attività svolta dalla Cooperativa, i contratti di lavoro a tempo determinato, risultano stipulati legittimamente, atteso che l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 2001 esclude l’applicabilità delle disposizioni contenute nel testo normativo, in materia di contratti di lavoro a termine.  Il Tribunale, accogliendo le censure sollevate a difesa della Cooperativa, ha altresì ritenuto essere fondate le preliminari eccezioni di decadenza. Nel merito ha considerato  prive di fondamento le censure mosse in ordine al CCNL applicato e all’inquadramento contrattuale assegnato, ritenendo, in entrambi i casi, corretto l’operato della Società. In particolare il Giudice del Lavoro ha stabilito: “ Com’è noto, il contratto collettivo applicabile a un rapporto di lavoro è quello concordato tra le parti, o comunque quello applicato dal datore di lavoro aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo, per cui il lavoratore non ha certamente il potere di rivendicare l’applicazione di altro contratto collettivo asseritamente più favorevole, qualora non dimostri o che il datore di lavoro l’abbia concretamente applicato nell’azienda, ovvero che il medesimo appartenga a una delle associazioni datoriali firmatarie, circostanze non provate “.

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